SOCIO MAGGIORANZA PERSONA FISICA E SOCIO MAGGIORANZA PERSONA GIURIDICA
Per la rilevanza del tema in materia di obblighi dichiarativi da parte del “socio di maggioranza” ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006 (ora art. 80 del d.lgs. 50/2016), si segnalano due decisioni di particolare importanza.
Con la prima sentenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 giugno 2016, n. 2813), contrariamente all’orientamento sino ad ora pacifico, i Giudici hanno stabilito che le dichiarazioni di moralità devono essere rese anche dal socio di maggioranza qualora esso sia una persona giuridica. A sostegno del nuovo orientamento il Collegio ha specificato che qualora il controllo non fosse esteso al socio di maggioranza persona giuridica “verrebbe violato il principio della par condicio dei concorrenti in quanto una società concorrente con socio unico o socio di maggioranza che sia persona fisica sarebbe soggetto alla dichiarazione e non invece un concorrente che sia persona giuridica”.
La seconda sentenza (TAR Campania Salerno Sez. I 11 agosto 2016 n. 1825), in un caso in cui si dibatteva di una società posseduta da 3 soci al 33,33%, ribadisce gli obblighi dichiarativi del “socio di maggioranza” ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006 che sono a carico del socio titolare di più del 50% del capitale stesso, dei due soci titolari ciascuno del 50% del capitale e, se i soci sono tre, del socio titolare del 50%.