ESCUSSIONE CAUZIONE PROVVISORIA

Secondo il Consiglio di Stato “in linea con la finalità tipica della cauzione provvisoria, consistente nel responsabilizzare i partecipanti a procedure di affidamento in ordine alle dichiarazioni rese e nel garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta” l’incameramento della cauzione provvisoria è giustificato dal pregiudizio arrecato alla stazione appaltante ogniqualvolta in cui si siano verificati comportamenti dei concorrenti tali da impedirne il perfezionamento del contratto (Sez. V, 31 agosto 2016, n. 3746).

Nel caso di specie l’escussione della cauzione era avvenuta a danno di un’impresa che, aggiudicataria provvisoria di una gara, aveva rinunciato all’appalto per sopravvenute problematiche aziendali.

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