COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA

Continua l’oscillare della giurisprudenza sul tema della indicazione nell’offerta dei costi aziendali della sicurezza. Secondo il Tar Valle d’Aosta (sentenza 9 settembre 2016,  n. 40) negli appalti di servizi di natura intellettuale (nel  caso di specie, affidamento di un incarico di direzione dei lavori) “non occorra indicare i predetti oneri, poiché le attività da svolgersi non sono caratterizzate da profili di interesse in tema di sicurezza sul lavoro (cfr., Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3054, quest’ultima richiamata nella più recente sentenza Cons. St., V, 24 novembre 2015, n. 5651).”

Tale ricostruzione, valida per un appalto indetto secondo il d.lgs. 163/2006 deve, a sommesso parere di Consulenzaappalti.net, tenere conto della diversa impostazione del nuovo codice degli appalti circa l’obbligatoria indicazione dei costi della sicurezza (art. 95, comma 10).

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