NUOVO CODICE: COSTI AZIENDALI SICUREZZA E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Secondo il Tar Molise (sentenza 9 dicembre 2016, n. 513) l’indicazione dei costi aziendali per la sicurezza è obbligatoria in forza dell’art. 95, comma 10 del d.lgs 50/2016 (nuovo codice degli appalti), anche per gli appalti sotto soglia. Tale indicazione è obbligatoria anche in caso di mancanza menzione nel bando di gara o nel modello predisposto per la formulazione dell’offerta, con conseguente esclusione dalla gara del concorrente inadempiente ed impossibilità di avvalersi del soccorso istruttorio.
A conferma, pero’, dell’alternanza della giurisprudenza amministrativa, il Tar Catania ha statuito che laddove “non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale”, legittimando il ricorso al soccorso istruttorio (sentenza 12 dicembre 2016, n. 3217).