MODIFICA GIUSTIFICAZIONI OFFERTA ANOMALA
In considerazione del fatto che la formulazione dell’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime che implicano un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, il Consiglio di Stato (sez. V 10 ottobre 2017 n. 4680) ha stabilito che sono possibili “modifiche delle giustificazioni ovvero giustificazioni sopravvenute, come pure eventuali compensazioni tra sottostime e sovrastime, a condizione che – al momento dell’aggiudicazione – l’offerta risulti nel suo complesso affidabile, ossia dia garanzia di una seria esecuzione del contratto”.