FIRMA DIGITALE, NECESSITA CARTA IDENTITA’?

Per quanto la regola aurea sia quella di allegare sempre un valido documento di riconoscimento al documento che è stato sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, una recente decisione del Consiglio di Stato scioglie i dubbi per il caso in cui il documento non sia allegato a margine di un atto sottoscritto con firma digitale. In un simile caso la mancanza del documento del dichiarante non snatura la validità della dichiarazione in ragione “del particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva” che caratterizza la firma digitale (Sez. III, sentenza 19 aprile 2019, n. 2493).

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