PARTECIPAZIONE APPALTI, BASTA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE

Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’operatore economico possa partecipare alla procedura di gara “con la sola presentazione di valida istanza di rateizzazione del debito tributario prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte” (Sez. V, 9.2.2022, n. 942).

Interessante è la motivazione riportata nella sentenza, ovvero che “A voler condizionare l’ammissione dell’operatore economico che abbia presentato istanza di rateizzazione del debito tributario o contributivo all’accoglimento della domanda da parte dell’ente creditore, si finisce per far dipendere la sorte dell’impresa (nella procedura evidenziale) da un evento sul quale la stessa non ha alcun potere di intervento e che può sopraggiungere anche a distanza di tempo dal momento di presentazione”.

Consulenzaappalti.net è a disposizione per ogni chiarimento. 

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