D.LGS. 36/2023, IL DILEMMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA E DEL PERSONALE
L’art. 91 co. 5 prevede che nell’offerta l’operatore economico dichiari i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza, senza fare distinzione circa la tipologia di prestazione.
L’art. 108 co. 9, invece, prevede che tali dati, pena di esclusione, debbano essere previsti nelle offerte economiche “[…] eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.
Al netto del contenzioso che questa asimmetria potrebbe alimentare, l’ANAC, nella sua missione di regolazione del mercato, con il bando-tipo n. 1/2023, posto in consultazione lo scorso 21 aprile, ha chiarito la prevalenza dell’art. 108 co. 9 (cfr. punto 17 del bando).