ACCESSO AGLI ATTI, NON SERVE ISTANZA

Va esclusa la necessità di una richiesta di accesso agli atti di gara, in quanto la conoscenza degli stessi è automaticamente riconosciuta, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 36/2023, a chi partecipa alla procedura.

Così il TAR Lazio, Sez, I-quater, 14.1.2025, n. 584, che aggiunge: “Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, viene riconosciuto, dal secondo comma dello stesso articolo 36, un diritto di accesso ancora più “ampio”. A tale limitato numero di concorrenti, infatti, la disposizione prevede che siano resi “reciprocamente disponibili”, attraverso la stessa piattaforma, non solo gli “atti” di cui al primo comma, ma anche le loro offerte presentate (in particolare, quelle del secondo, terzo, quarto e quinto, comma)”.

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