Un’amministrazione che procede con un affidamento diretto al prezzo più basso non può, nel corso della procedura, introdurre nuovi o diversi criteri di affidamento, pena l’illegittimità dello stesso per violazione dei canoni di trasparenza, chiarezza e par condicio
(TAR Lombardia, Sez. IV, 10 dicembre 2024, n. 3592).
