Secondo la Corte di Cassazione il reato previsto dall’art. 353-bis cod. pen. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) non è configurabile in relazione all’affidamento diretto di contratti, legittimamente aggiudicabili secondo tale modalità in base alla disciplina dettata dall’art. 50 del d.lgs. 36/2023 e per i quali la scelta è operata discrezionalmente dall’ente concedente
(Sez. 6 penale, 14 gennaio 2026, n. 6875).
