L’importo finale di un contratto aggiudicato con affidamento diretto non può superare le soglie previste per tale procedura (150.000 € per i lavori e 140.000 € per servizi e forniture), a meno che le modifiche non ricadano nelle fattispecie previste all’art. 120 ai comma 1, lett. b) e c), sempre a condizione che l’eventuale aumento di prezzo non superi il limite del 50% del valore originario.
Diversamente le modifiche previste nell’art. 120 ai commi 1 lett. a) e co 9 e 10 devono essere previste e ricomprese nell’importo finale dell’affidamento.
(parere MIT 2 marzo 2026, n. 4126).
