Secondo l’ANAC la pubblicazione degli atti di gara sulla piattaforma digitale da parte della stazione appaltante deve avvenire avendo cura di omettere dati personali e/o sensibili eventualmente contenuti in modo da non rendere identificabili le persone fisiche coinvolte (delibera 30 gennaio 2025).
L’oscuramento dei dati personali e sensibili viene effettuato “d’ufficio” dalla stazione appaltante, non richiedendo una specifica richiesta da parte dell’offerente ai sensi dell’art. 36 co. 3 del d.lgs. 36/2023.
