“La giurisprudenza amministrativa è costantemente orientata nel senso che, in tema di appalti pubblici, la clausola sociale prevista nel bando di gara non comporta l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata tutto il personale già utilizzato, alle medesime condizioni, dalla precedente impresa affidataria del servizio, ma consente di introdurre al riguardo dei lievi scostamenti, essendo necessario solo che l’imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo”
(TAR Campania-Salerno, Sez. I, 25 febbraio 2025, n. 371).
