L’avvalimento del fatturato specifico non può essere equiparato all’avvalimento operativo, per cui, in assenza di una norma specifica del disciplinare che richieda l’espressa indicazione delle strutture che avevano permesso all’ausiliaria di arrivare a “quel” fatturato poi “prestato” all’ausiliata non può pretendersi che il contratto di avvalimento sia così dettagliato, solo perché l’art. 100 del d.lgs. 36/2023 ha qualificato il fatturato specifico come requisito di capacità tecnica e professionale
(TAR Sicilia, Sez. II, 4 marzo 2026, n. 561).
