Se con riguardo alle “specifiche tecniche” il principio di c.d. equivalenza tecnica è sempre applicabile, in merito ai “requisiti minimi obbligatori” (che possono essere richiesti anche a pena di esclusione) il suddetto principio è parimenti valevole sulla scorta di un approccio “funzionale”, in base al quale le finalità attese dall’amministrazione possono essere soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste nella lex specialis (TAR Lombardia, Sez. IV, 14 luglio 2026, n. 3671).
Gli esperti di Appalti Plus sono a disposizione per ogni chiarimento.
