CCNL E EQUIVALENZA DELLE TUTELE

RUBRICA “CORRETTIVO” APPALTI

Dopo l’approvazione dello schema di decreto che modifica il codice degli appalti e nell’attesa che si completi l’iter parlamentare per giungere all’entrata in vigore, rassegno sinteticamente le principali novità introdotte al d.lgs. 36/2023 con l’obiettivo di preparare (al netto delle modifiche che saranno varate nel corso di tale iter) operatori economici e stazioni appaltanti per meglio metabolizzare le norme quando saranno definitivamente applicabili.

La scelta del CCNL da indicare nel bando o nella lettera di invito (quindi anche negli appalti sottosoglia) deve operare in base a due criteri: attività da eseguire, identificando il rispettivo codice ATECO, e maggiore rappresentatività comparata delle associazioni sindacali-datoriali.

Opera una presunzione di equivalenza di diversi CCNL «in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese». L’equivalenza tra due diversi contratti (nel caso in cui in gara un operatore indichi un CCNL diverso da quello previsto dal bando/lettera di invito) opera quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulti almeno pari a quello del CCNL indicato nel bando/lettera invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri normativi sono marginali.

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