L’Amministrazione nelle procedure ad evidenza pubblica per la concessione di beni può (non deve) svolgere la verifica di anomalia sulle offerte laddove emergano, secondo un criterio di ragionevolezza, elementi che facciano dubitare sull’affidabilità dell’offerta proposta, nel caso di specie un’offerta con un rialzo del 239% rispetto alla base d’asta
(TAR Lombardia, Sez. V, 22 aprile 2026, n. 1862).
