Dalla sentenza n. 576/2022 della Commissione Tributaria Regionale per la Liguria è ricavabile la massima secondo cui occorre accertare se i motivi aggiunti determinino un considerevole ampliamento del thema decidendum della causa principale, sicché solo in caso di connessione forte tra atti, i quali siano legati da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, è escluso l’assoggettamento al contributo.
Nel caso di specie, con i motivi aggiunti sono impugnati – in sede amministrativa – i contratti intervenuti tra aggiudicatario e stazione appaltante, conseguenti ad atti di aggiudicazione già oggetto di gravame. La CTR Liguria ha considerato che tali motivi aggiuntivi, seppur impropri, non comportano un ampliamento considerevole della prima domanda, stante la stretta connessione che vi è tra l’aggiudicazione della gara e il contratto d’appalto di servizi, segmenti del medesimo procedimento amministrativo. Pertanto, i Giudici hanno confermato la sentenza di primo grado, secondo la quale non è dovuto un ulteriore contributo unificato.