In un’epoca di sostegni pubblici all’economia (vedi PNRR), è sancito il diritto al compenso anche se la stazione appaltante non abbia ottenuto il finanziamento pubblico connesso alla prestazione appaltata.
In un caso di servizi di ingegneria e architettura, l’ANAC ha censurato la clausola del disciplinare che subordina l’erogazione dei compensi, comprensivi di onorari e spese, all’ottenimento del finanziamento (delibera n. 102 del 19 marzo 2025).
