E’ legittima l’indicazione da parte del concorrente di costi della manodopera in misura inferiore a quanto stimato dalla stazione appaltante nel bando, a patto che l’impresa dimostri che tali minori oneri siano giustificati dalla più efficiente organizzazione aziendale (TAR Lazio, Sez. I, 3 aprile 2025, n. 6710).
