COSTI SICUREZZA PARI A ZERO

Secondo il Consiglio di Stato l’indicazione, da parte dell’impresa, di un ammontare dei costi della sicurezza pari a zero non comporta l’esclusione dalla gara, ma impone una verifica di congruità in considerazione della necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all’appalto concreto (sentenza 19 gennaio 2017, n. 223).

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