Secondo il TAR Veneto, è apprezzabile il fine della stazione appaltante di sviluppare un confronto concorrenziale in base standard qualitativi più elevati dell’ordinario che garantiscano il massimo soddisfacimento dell’interesse pubblico, ma a condizione che abbiano un fondamento scientifico
(Sez. III, 26 maggio 2026, n. 1200).
