L’ANAC ha reso un parere sul Regolamento (UE) 2025/1197 in ordine al valore stimato pari o superiore a 5 milioni di euro, chiarendo se tale valore sia da intendersi limitato al singolo lotto o esteso alla procedura di gara considerata nel suo complesso, e sulla doverosità dell’immediata esclusione dalla gara delle offerte il cui valore, relativo a prodotti di origine cinese, sia pari o superiore al 50% del valore del contratto
(FUNZ CONS 10/2026).
