In un caso in cui era in contestazione la circostanza che il software installato nel device offerto fosse privo della marcatura CE IDV, il TAR Lazio, muovendo dalla definizione di dispositivo medico prevista dall’art. 2 del Regolamento (UE) 2017/745, ha rilevato che anche il software se destinato alle finalità previste dal MDR necessita della marcatura “CE”, indipendentemente dalla circostanza che esso sia utilizzato «in combinazione» o «da solo» (Sez. Terza quater, 14 agosto 2026, n. 14263).
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