L’equivalenza ex art. 11 del d.lgs. 36/2023 si fonda sul confronto tra sistemi retributivi collettivi, aventi carattere generale e astratto, non sui trattamenti economici “fattuali”, cioè effettivamente applicati ai singoli lavoratori.
Pertanto, l’impegno del concorrente a garantire un “superminimo” non è idoneo a colmare le differenze sostanziali esistenti sul piano economico tra i due CCNL posti a raffronto.
Così il TAR Lazio, Sez. IV, 23 marzo 2026, n. 5364.
