EQUIVALENZA DELLE TUTELE, NON RILEVANO GLI IMPEGNI AGGIUNTIVI

L’equivalenza ex art. 11 del d.lgs. 36/2023 si fonda sul confronto tra sistemi retributivi collettivi, aventi carattere generale e astratto, non sui trattamenti economici “fattuali”, cioè effettivamente applicati ai singoli lavoratori.

Pertanto, l’impegno del concorrente a garantire un “superminimo” non è idoneo a colmare le differenze sostanziali esistenti sul piano economico tra i due CCNL posti a raffronto.

Così il TAR Lazio, Sez. IV, 23 marzo 2026, n. 5364.

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