Se il disciplinare di gara indica genericamente il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione aggiudicatrice non è tenuta a scegliere un criterio di valutazione delle offerte economiche, potendo liberamente determinarsi, sempre che non venga attribuito peso preponderante agli elementi quantitativi su quelli qualitativi dell’offerta. (Consiglio di Stato, Sez. V 18 giugno 2018 n. 3733)
