Secondo il TAR Lazio, ai sensi dell’art. 96, co. 10 del d.lgs. 36/2023 le cause di esclusione relative agli illeciti professionali (art. 95 co. 1 lett. e) rilevano per tre anni decorrenti dalla data di adozione dell’atto di esercizio dell’azione penale oppure dalla data di emissione di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale (Sez. V, 31 dicembre 2024, n. 23909).
