Il termine di impugnazione dell’atto decorre dal momento della piena percezione da parte dell’interessato dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, contenuto dispositivo e effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza dell’intero apparato motivazionale, rilevante ai fini della successiva proposizione di motivi aggiunti (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 febbraio 2026).
