In ordine alla valutazione dei progetti presentati in gara dalle imprese, secondo il Consiglio di Stato il punteggio numerico espresso sui singoli punti oggetto di valutazione equivale a sufficiente motivazione quando la griglia delle voci e sottovoci predisposta dalla stazione appaltante, con i relativi punteggi, sia sufficientemente chiara, analitica, articolata, e quindi tale da circoscrivere il giudizio della commissione di gara tra un punteggio minimo e un punteggio massimo (sentenza Sez. V, 22 settembre 2017, n. 4438)
