In ordine alla motivazione della mancata suddivisione in lotti, il TAR Lazio ha evidenziato che la giurisprudenza ritiene congrua la decisione della stazione appaltante di non procedere alla suddivisione in un caso in cui era stato evidenziato che essa avrebbe reso l’esecuzione della prestazione più complessa dal punto di vista realizzativo per la necessità di coordinare più operatori economici e di conseguenza anche economicamente più onerosa (Sez. III-quater, 30 maggio 2025, n. 10590).
