È illegittima l’attribuzione del punteggio premiale in favore dell’operatore economico che ha già gestito il servizio oggetto della procedura di gara nella stessa amministrazione.
Una simile clausola viola i principi generali di tutela della par condicio, dell’imparzialità e della massima concorrenza e trasparenza che devono governare le procedure di evidenza pubblica
(TAR Lombardia, Sez. IV, 25 maggio 2023, n. 1264).
