Il cd. “bando fotografia” ricorre quando la prestazione oggetto del contratto di appalto è delineata dalla lex specialis di gara in modo che un solo operatore economico sia in grado di prestarla e, conseguentemente, possa partecipare alla procedura selettiva.
In tal caso il principio di equivalenza funzionale per poter essere correttamente applicato necessita di una formulazione del bando che, accanto all’individuazione del requisito minimo, ne indicasse anche lo scopo, il risultato da raggiungere, in modo da orientare la Commissione nella valutazione di equivalenza. In mancanza, la valutazione della Commissione necessita di una motivazione puntuale che dia conto delle ragioni per cui, nonostante la differenza sostanziale del prodotto offerto rispetto a quello richiesto, lo stesso è ritenuto equivalente (TAR Napoli, Sez. IX, 3 luglio 2025, n. 5029).
