PRINCIPIO DI RISULTATO, RAPPORTO CON IL PRINCIPIO DI LEGALITA’

Secondo il Consiglio di Stato, il principio di risultato impone che gli operatori economici siano in possesso della qualificazione prevista ex lege in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento (anche ove relativa all’offerta di prestazioni aggiuntive rispetto alle prestazioni considerate come obbligatorie nella lex specialis di gara). Pertanto l’applicazione del principio del risultato, secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 1 del d.lgs. 36/2023 deve rispettare i principi di legalità, trasparenza e concorrenza, e non prevale sul principio di par condicio competitorum che richiede l’applicazione uniforme e uguale per tutti delle regole della gara (Sez. V, 29 gennaio 2026, n. 795).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *