Secondo il Tar Lecce la stazione appaltante, in forza del principio di rotazione fissato dall’art. 36 comma 1 del d.lgs. 50/2016, non ha alcun obbligo “di invitare, ad una gara informale … il gestore uscente, ma una mera facoltà, di cui, proprio per il principio di massima partecipazione, e in caso di esercizio effettivo, la stessa stazione appaltante deve dare motivato conto all’esterno”. E quindi, qualora l’Amministrazione dovesse decidere di invitare anche il precedente gestore, dovrebbe motivare tale scelta (che si porrebbe in apparente contrasto con il principio di rotazione (sentenza 15 dicembre 2016, n. 1906).