La tassatività delle cause di esclusione si applica solo agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/023, e non impedisce la facoltà della stazione appaltante di introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, purchè siano attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto. (TAR Lazio, Sez. II, 2 dicembre 2024, n. 21577).
Per i requisiti speciali, quindi, è la stazione appaltante competente a fissare nel bando la relativa disciplina.
