In un parere di precontenzioso avente ad oggetto l’esclusione da una procedura di farmaci di classe “cnn”, l’ANAC, sul presupposto che trattasi di una clausola escludente, ha precisato che l’operatore economico intenzionato ad offrire detto farmaco avrebbe dovuto immediatamente contestare la clausola del bando
(delibera n. 340, 9 settembre 2025.)
