Il Tribunale di Ascoli Piceno (sent. 29 ottobre 2024, n. 662) richiama la Corte di Cassazione (sent. n. 2112/2022) per evidenziare che negli appalti pubblici è obbligo dell’impresa di inserire una riserva nella contabilità contestualmente all’insorgenza e percezione del fatto dannoso, mentre il “quantum” può essere successivamente indicato.
Ne consegue che, ove l’appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel SAL successivo.