Il decreto “sblocca cantieri” ha eliminato il tetto di 30 punti previsto per l’offerta economica (in precedenza, massimo 30 punti per l’offerta economica, almeno 70 per la tecnica). Ora, quindi le stazioni appaltanti potranno discrezionalmente scegliere, in caso di offerta economicamente vantaggiosa, la ponderazione dei punteggi per aggiudicare la gara.
Resta ovviamente ferma l’importanza della progettazione negli appalti, in quanto, a prescindere dal settore merceologico, dal rispetto delle prassi di redazione (es., sintesi, linguaggio chiaro e grammaticalmente corretto) e delle normative tecniche (es., criteri ambientali minimi) deriva la migliore valutazione da parte delle commissioni di gara.
Questo ed altri argomenti saranno trattati nel corso di formazione che si terrà a Roma il prossimo 17 maggio. Per prenotazioni cliccare su:
http://consulenzaappalti.net/wp-content/uploads/2019/04/corso-sblocca-cantieri_scheda-1.pdf

L’abolizione del 70 – 30 è stata una scelta molto pericolosa in quanto introduce un massimo ribasso mascherato. Seguo gli appalti di servizi rientrati nel comma 3 dell’art. 95 del codice, per i quali è previsto l’affidamento mediante L’OEV. Se però mi si presenta una gara con 40 punti per l’offerta tecnica e 60 per l’offerta economica calcolata sulla percentuale di ribasso, ecco che abbiamo una gara al massimo ribasso, in cui la qualità del servizio (si pensi l’impatto per i servizi) avrebbe un valore del tutto marginale.