SEGRETAZIONE OFFERTA, VALGONO I BREVETTI?

Secondo il TAR Milano (Sez. IV, 27 settembre 2025, 3006) la presenza di brevetti non giustifica per ciò solo un oscuramento generalizzato di ampi stralci dell’offerta tecnica, dovendo invece la stazione appaltante compiere con puntuale valutazione il bilanciamento di interessi – nella dialettica tra ragioni del segreto ed esigenze di trasparenza – indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Con l’ordinanza del 10.06.2025 (causa C‑686/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, IX Sezione, è intervenuta sulla questione dell’ampiezza del diritto di accesso difensivo, precisando che “l’articolo 39 della direttiva 2014/25, in combinato disposto con gli articoli 70 e 75 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali”.

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