SUBAPPALTO FACOLTATIVO E NECESSARIO, QUALE DICHIARAZIONE

Secondo il TAR Liguria (Sez. I, 9 dicembre 2024, n. 850) in assenza di una norma che imponga uno speciale onere di forma non può richiedersi per il subappalto necessario una dichiarazione differenziata da quella valevole per il subappalto semplice “(così Cons. St., sez. V, 12 novembre 2024, n. 9051, che, con riferimento ad una gara esperita sotto il vecchio codice, ha ritenuto valida ai fini del subappalto necessario la dichiarazione dell’intendimento di subappaltare “tutte le lavorazioni nei limiti consentiti dalla legge”; v. altresì Cons. St., sez. V, 21 febbraio 2024, n. 1743, relativa ad una dichiarazione di subappalto necessario non contenente l’espressa specificazione della natura qualificatoria)”.

È tuttavia prudente, in un’ottica di prevenzione del contenzioso, che nel caso di subappalto necessario l’operatore economico manifesti espressamente la vincolatività del subappalto.

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