FONDATEZZA INTERDITTIVA ANTIMAFIA

Al fine di bilanciare l’ampia discrezionalità in capo all’autorità prefettizia che adotta l’interdittiva  antimafia, il TAR Lazio – Roma ha sancito il principio secondo il quale dall’informativa deve  “emergere una qualche influenza del sodalizio criminale sulle attività e sulle scelte” dell’impresa destinataria dell’interdittiva stessa (Sez. I, sent.  19 luglio 2017 n.
8737).

Pertanto, per bloccare l’attività dell’impresa nel settore degli appalti, il quadro indiziario mafioso risultante dall’interdittiva deve essere grave, preciso e concordante; diversamente il provvedimento mina il principio di libertà d’impresa sancito dall’art 41 della Costituzione. 

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