ILLECITO PROFESSIONALE, RINVIO A GIUDIZIO

Secondo il TAR Calabria Catanzaro il rinvio a giudizio di un vertice apicale della società per corruzione o riciclaggio, nonché l’applicazione di una misura cautelare per i medesimi reati, non costituisce adeguato mezzo di prova tale da comportare l’esclusione dalla gara; la loro omessa dichiarazione, pertanto, non configura la causa di esclusione dell’operatore dalla gara (Sez. I, sentenza 7 febbraio 2019, n. 258).

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