CORTE COSTITUZIONALE, SUBAPPALTO BENI CULTURALI

Con ordinanza n. 195/2020, il TAR Molise ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 105 e 146 del d.lgs. 50/2016 nella parte in cui non prevedono un divieto di subappalto nel settore dei beni culturali.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 91 dell’11.4.2022 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sul presupposto che “[…] l’elemento, comunque, decisivo è che – in base alla disciplina del subappalto relativo ai beni culturali – soltanto l’operatore dotato di una qualificazione specialistica può eseguire i lavori relativi a tali beni, e questo di per sé assicura loro una effettiva e adeguata tutela.”.

Secondo la Corte non soltanto la mancanza del divieto di subappalto non contrasta con gli artt. 3 e 9 della Costituzione, ma al contrario l’eventuale previsione del divieto di subappalto potrebbe tradursi in una compressione del principio della concorrenza.

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