ACCESSO AGLI ATTI, RICORSO “AL BUIO” NON SERVE

Nel caso in cui gli obblighi di trasparenza digitali siano stati violati dalla stazione appaltante e i documenti dai quali evincere i profili di censura non siano stati messi tempestivamente a disposizione dell’interessato per renderlo consapevole dei possibili vizi di illegittimità, non può porsi a suo carico l’onere di introdurre un “ricorso al buio” (TAR Campania, Sez. IV, 25.11.2024, n. 6525).

Il concorrente può, quindi, proporre l’impugnativa entro il termine di trenta giorni decorrente dal momento dell’ostensione degli atti.

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