GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE, RILEVA ANCHE SE DERIVA DA APPALTI PRIVATI

Secondo il Consiglio di Stato la nozione di illecito professionale non impone che il fatto costitutivo dell’illecito debba essere necessariamente riconducibile ad un rapporto contrattuale con un soggetto pubblico, ben potendo derivare da fatti di natura organizzativa o dallo svolgimento di altre tipologie di attività comunque imputabili al concorrente, anche riferibili a rapporti contrattuali di natura privata (Sez. IV, 3.9.2024, n. 7361).

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