ACCESSO AGLI ATTI, SUCCESSIVO AL RITO ACCELERATO

Secondo il TAR Liguria, la mancata contestazione della determinazione della stazione appaltante sull’oscuramento degli atti, con il rito accelerato di cui all’art. 36 del codice degli appalti, non preclude la possibilità di avanzare una successiva istanza di accesso difensivo.

Pertanto, il concorrente può sempre sollecitare la stazione appaltante, mediante istanza di accesso, a valutare l’esistenza dei presupposti di ostensibilità delle informazioni riservate sulla base del giudizio di stretta indispensabilità; la determinazione della stazione appaltante sul punto potrà, poi, essere oggetto di impugnativa negli ordinari termini previsti dal rito in materia di accesso

(TAR Liguria, Sez. I, 11 febbraio 2026, n. 174).

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