Secondo il TAR Puglia non è sufficiente che le attività oggetto del contratto di appalto rientrino tra le attività incluse nell’oggetto sociale della visura perché quest’ultimo individua le attività che l’impresa può potenzialmente svolgere, mentre le attività prevalenti e secondarie sono le attività che effettivamente l’impresa svolge (Sez. II, 9 febbraio 2026, 179).
