In ordine ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale, non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore economico abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte dalla stazione appaltante
(Consiglio di Stato, parere n. 61 del 13 gennaio 2026).
