In forza dell’art. 49 co. 5 del d.lgs. 36/2023 (“Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.”), la deroga al principio di rotazione opera solo per le procedure negoziate, e non per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) dello stesso codice.
Così il TAR Napoli, Sez. I, con la sentenza n. 3671 dell’8 maggio 2025.
